L’O.T.S. è un sommozzatore specializzato, in grado di compiere un’ampia gamma di lavori subacquei (carpenteria, taglio, saldatura…) prevalentemente presso cantieri navali, calate portuali o porti turistici e si occupa della messa in opera di diversi manufatti, dalla demolizione di relitti all’intervento negli impianti portuali, dal controllo di condotte sottomarine al monitoraggio ambientale, dal recupero archeologico alla documentazione fotografica e video.
Dal punto di vista legislativo, la figura del “sommozzatore” viene istituzionalizzata in Italia dal D.M. (Decreto Ministeriale) del 13 Gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, e dalle modifiche apportate dai D.M. 31 Marzo 1981 “Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l’istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” e D.M. 02 Febbraio 1982 “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, con i quali viene sottolineato che solo l’attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da scuole riconosciute dallo stato o dalle regioni sono validi per l’iscrizione al Registro Sommozzatori tenuto dalle Capitanerie di Porto. Tale iscrizione abilita il sommozzatore ad operare in ambito portuale e conserva fino alla data odierna la sua valenza.
Per pesca subacquea professionale si intende l’esercizio abituale dell’attività di raccolta e/o cattura, in immersione, di organismi acquatici in ambienti marini svolta da imprenditori ittici, pescatori marittimi professionali, dipendenti o soci lavoratori per finalità economiche.
L’esercizio della pesca professionale subacquea è consentita esclusivamente a coloro in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Direttore del Servizio pesca che ha durata quinquennale.
In Sardegna l’autorizzazione consente l’esercizio della pesca professionale subacquea in tutto il mare territoriale della Sardegna ad esclusione delle zone marine protette (quali aree marine protette, parchi, zone di tutela biologica).
Idoneità fisica attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del compartimento marittimo che indica l’eventuale limite massimo di immersione a meno venti metri, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina mercantile del 20 ottobre 1986.
– esercitare l’attività di pesca a titolo economico-professionale attestata dall’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca;
– essere in possesso di partita Iva o documentare l’avvenuta dichiarazione di inizio attività;
– in caso di esercizio della professione di pescatore subacqueo come dipendente o socio lavoratore l’autorizzazione, dimostrare di essere soci lavoratori o dipendenti di imprenditori che svolgono l’attività di pesca. In tale ipotesi il richiedente deve allegare alla domanda la documentazione attestante il rapporto di lavoro, la qualità di socio lavoratore e l’esercizio dell’attività di pesca da parte dell’imprenditore presso cui è dipendente o socio.